Installazione di giochi leciti in locali privi di autorizzazione di Polizia

Descrizione attività, requisiti e documentazione da presentare

Data di pubblicazione:
02 Novembre 2022
Installazione di giochi leciti in locali privi di autorizzazione di Polizia

Il gioco lecito può essere esercitato, all'interno di esercizi commerciali (negozi di qualsiasi tipo) o di circoli privati non autorizzati alla somministrazione, soltanto previo rilascio di una licenza, ai sensi dell'art. 86 del Tulps, da parte del Comune dove sono situati i locali.

Ai sensi dell’art. 86 co. 3 lett. c) del Tulps, “…per l’installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o al secondo comma o di cui all’art. 88 ovvero per l’installazione (…) in circoli privati, è necessaria la licenza del questore”. Pertanto, all’interno di tali attività l’esercizio del gioco lecito è soggetto a istanza ai sensi dell’art. 20 della l. 241/90.

  • deve essere garantita la differenziazione del gioco, attraverso l’installazione di apparecchi alternativi a quelli dell’art. 110 co. 6 del Tulps;

  • i congegni di cui all’art. 110 co. 6 del Tulps devono essere collocati in area separata rispetto ai giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale;
  • devono essere rispettati i parametri di contingentamento previsti dal Decreto Direttoriale Aams del 27 luglio 2011.

Si considerano giochi leciti:

  • (art. 110 c. 6 del Tulps) gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro (ciascuna non superiore a cento euro), collegati obbligatoriamente alla rete telematica dell'A.A.M.S. per la gestione del gioco lecito, nei quali l'elemento aleatorio convive con l'abilità del giocatore;
  • (art. 110 c. 7 lett. a) del Tulps) gli apparecchi da intrattenimento elettromeccanici attraverso i quali il giocatore esprime la propria abilità, che distribuiscono, immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica (gadgets, orologi), come le gru o le pesche - verticali od orizzontali - di abilità;
  • (art. 110 c. 7 lett. c) del Tulps) gli apparecchi da intrattenimento che non distribuiscono premi, basati sulla sola abilità del giocatore - ad es. i videogiochi in cui lo scopo è ottenere la semplice ripetizione della partita;
  • GIOCHI A CARTE E DA TAVOLO, BILIARDO, BOCCE: non sono soggetti al limite numerico ma, ai sensi dell’art. 110 co. 1 del Tulps, costituiscono “pratica di gioco”;
  • gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c) attivabili con moneta, con gettone o con altri strumenti elettronici di pagamento (kiddie rides – o giochi per bambini, juke-box), che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita; l’accumulo di più tagliandi dà diritto a premi consistenti in oggettistica (cd. “ticket redemption”) – tutti rientranti nell’art. 110 co 7 lett. c) bis;
  • altri apparecchi meccanici ed elettromeccanici, per i quali l’accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo. Si tratta ad es. di calcio-balilla, biliardino (flipper), ping-pong, dardi o freccette, ruspe – rientranti nell’art. 110 co. 7 lett. c) ter.

Negli esercizi che non sono già in possesso delle licenze ex art. 86 e art. 88 del Tulps, l’attivazione di TUTTE le apparecchiature di gioco lecito – e le pratiche di gioco lecito di cui all’art. 110 del Tulps - sono soggette a domanda.

Esercizi dove possono essere installati i giochi leciti

Possono installare apparecchi da intrattenimento – secondo i parametri numerico - quantitativi stabiliti nel Decreto Direttoriale Aams 27/07/2011 e dall’art. 18 del Regolamento:

  • gli esercizi ove si svolgono attività commerciali in genere;
  • i circoli privati ed enti assimilabili di cui al D.P.R. 4.4.2001 n. 235 che non svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande riservate agli associati.

Requisiti soggettivi 

Per attivare le apparecchiatura di gioco lecito, il titolare deve essere in possesso dei requisiti morali indicati agli artt. 11 e 92 del Tulps - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e all'art. 67 del D.L.gs. n. 159/2011 - "Nuovo Codice Antimafia". Se l'attività sia esercitata in forma di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 85 del D.Lgs. n. 159/2011 per le rispettive forme sociali:

  • per le associazioni, da chi ne ha la legale rappresentanza;
  • per le società di capitali e le società cooperative, dal legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione;
  • per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
  • per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
  • per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari.

E' inoltre indispensabile che non sussistano i motivi ostativi di cui agli artt. 11, 92 del Tulps - R.D. 18.6.1931 n.773 a carico dei soggetti specificamente previsti per ogni singola tipologia di impresa dall’art. 85 del DLgs. n. 159/2011.

Requisiti dei locali

Nei locali in cui l'attività viene esercitata devono essere dimostrati/accertati i seguenti requisiti:

  1. dotazione di parcheggi privati non inferiore a mq. 1 ogni mq. 2,5 dell’intera superficie a disposizione del pubblico;
  2. rispetto delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche relativamente all’accessibilità ed a qualsiasi altra disposizione in materia, con particolare riferimento alla l. 9.1.1989 n. 13 ed al d. Min. LL.PP. 14.6.1989 n. 236;
  3. osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza, in particolare quelle dettate dal d. Min. Interno 10.3.1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro), dal d.lgs. 9.4.2008 n. 81 e ss. mm., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e dal d. Min. Svil. Econ. 22.1.2008 n. 37, recante il riordino delle norme in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
  4. dotazione di almeno due servizi igienici separati per uomini e donne, con antibagno, con superficie minima di mq 1,20 e larghezza minima di m 1, di cui uno attrezzato per persone con disabilità;
  5. sorvegliabilità, ai sensi dell’art. 153 del Regolamento di Esecuzione del Tulps;
  6. rispetto della normativa in materia di impatto acustico.

Procedimento

Per poter porre in esercizio gli apparecchi da gioco di cui all’art. 110 Tulps negli esercizi sopra indicati deve essere presentata una istanza al Comune, da parte del:
  • titolare in caso di ditta individuale;
  • legale rappresentante in caso di società;
  • presidente nel caso di un circolo.

L’attività può essere esercitata nel momento in cui la licenza sarà ritirata.

Modalità di invio della pratica

La pratica deve essere presentata collegandosi al sito www.sardegnaimpresa.it

Normativa di riferimento

Ultimo aggiornamento

Mercoledi 02 Novembre 2022