ACCESSO AGLI ATTI

Data di pubblicazione:
22 Aprile 2021

L'accesso agli atti amministrativi è disciplinato dalla L. 7 agosto 1990 n. 241 e dal D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352.

 

L'accesso in via "informale" consiste in una richiesta verbale all'ufficio competente esibendo un documento di identità.

 

L'accesso "formale" è necessario quando non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero quando sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse in base alle informazioni ed alle documentazioni fornite, sull'accessibilità del documento.

La domanda di accesso formale è sempre necessaria quando compromette il diritto alla riservatezza di terzi. La richiesta è redatta in carta semplice compilando il modulo predisposto dall'Amministrazione.

 

L'esame dei documenti è gratuito, salvo il rimborso dei costi di ricerca e di riproduzione. E' assoggettato al pagamento dell'imposta di bollo il solo rilascio di copia in forma autentica.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

 

Chi può presentare l’istanza

Deve essere presentata da chi abbia titolo per richiederlo, o dal legale rappresentante, in caso di società, o da un procuratore-delegato appositamente conferito tramite procura speciale-delega.

 

Come deve essere presentata

L'istanza deve essere presentata esclusivamente attraverso la compilazione della modulistica che dovrà essere inviata al seguente indirizzo: protocollosarroch@pec.it.

 

TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento deve concludersi nel termine di 30 giorni a norma dell'art. 25 L. 7 agosto 1990 n. 241 comma 4, decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente.

Ove la richiesta sia irregolare o incompleta l'Amministrazione, entro 10 giorni, è tenuta a darne tempestiva comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo ad accettarne la ricezione. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.

Nel caso in cui il richiedente non sia proprietario o non abbia delega della proprietà, l'ufficio provvederà ad avviare procedimento amministrativo volto ad informare la proprietà ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. e del D.P.R. 4 aprile 2006 n. 184.

 

 

 

Ultimo aggiornamento

Lunedi 01 Agosto 2022