AUTORIZZAZIONE VENDITA PRODOTTI AGRICOLI

Un imprenditore agricolo esercita almeno una delle seguenti attività:

  • coltivazione del fondo
  • selvicoltura
  • allevamento di animali
  • attività connesse

Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti delle rispettive aziende in tutto il territorio nazionale. Possono vendere anche i derivati ottenuti dopo aver manipolato e trasformato dei prodotti agricoli o zootecnici.
Gli imprenditori devono essere iscritti al Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio e devono osservare le disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria (articolo 4 del Decreto Legislativo 18/05/2001, n. 228).

REQUISITI OGGETTIVI

Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 18/05/2001, n. 228.

Il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114 non si applica ai produttori agricoli che esercitano attività di vendita ai sensi del Decreto Legislativo 18/05/2001, n. 228.

Per questo motivo non è necessario soddisfare i requisiti soggettivi professionali.

VENDITA AL DETTAGLIO SU SUPERIFICI DI DISPONIBILITÀ DELL'AGRICOLTORE

Per vendere al dettaglio su superfici all'aperto dell'azienda agricola o in altre aree private, anche in occasione di manifestazioni temporanee, non occorre presentare nessuna comunicazione al SUAP (articolo 4 del Decreto Legislativo 18/05/2001, n. 228).

Gli imprenditori agricoli possono inoltre vendere direttamente al pubblico gli alimenti di propria produzione per il consumo immediato sul posto.

Questa attività deve, però, essere strumentale e accessoria.

La vendita è consentita solo nei locali adiacenti a quelli di produzione, mentre la somministrazione è consentita solo con l'uso di arredi dell'imprenditore, stoviglie e posate “usa e getta”.

Non deve dunque essere offerto nessun tipo di servizio o assistenza. In questo caso non occorre presentare nessuna comunicazione al SUAP (articolo 4, comma 8-bis del Decreto Legislativo 18/05/2001, n. 228).

 

COMUNICAZIONE INIZIO ATTIVITA'

COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’ DI VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI RICAVATI IN MISURA PREVALENTE, PER COLTURA O ALLEVAMENTO, DALLA PROPRIA AZIENDA. (Articolo 4 D. Lgs. 228/2001 mod. con . L. n. 98/ (...)

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