TARI Utenze Non Domestiche – Istanza per il riconoscimento dell’agevolazione di cui all’art. 8, commi 8 e 9, del vigente Regolamento TARI, prevista per le aree in cui avviene la contemporanea produzione di rifiuti solidi urbani e di rifiuti speciali

Per i locali e le aree di utenze non domestiche nelle quali vi è produzione promiscua di rifiuti urbani e rifiuti speciali è possibile richiedere la riduzione della superficie conteggiata a fini del calcolo del tributo

Data di pubblicazione:
24 Marzo 2023

Ai sensi di quanto stabilito nei commi 8 e 9 dell'articolo 8 del vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, per quei locali o aree relativi ad attività produttive nelle quali avviene la produzione promiuscua di rifiuti solidi urbani e di rifiuti speciali, in cui non sia possibile un'identificazione certa della superficie ove vengono prodotti questi ultimi, è prevista l'applicazione di una riduzione percentuale della superficie totale considerata ai fini del calcolo del tributo.

8. A condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, nel caso in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell’attività, non sia possibile ovvero sia sommariamente difficoltoso definire la parte di superficie ove si formano rifiuti speciali, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente applicando all’intera superficie dell’attività le seguenti riduzioni percentuali:

Attività Riduzione della superficie
Carpenteria metallica, fabbro 20%
Officine di riparazione veicoli, gommisti, elettrauto, carrozzerie 20%
Tintorie, lavanderie 20%
Falegnamerie 20%
Laboratori fotografici e serigrafici 20%
Laboratori analisi, odontotecnici, studi radiografici, medici 20%
Macellerie, pollivendoli 20%
Tipografie incisioni e vetrerie 20%
Parrucchieri, laboratori estetici 20%

 

9. Per le fattispecie non riconducibili alle tipologie sopra indicate, il Comune, esaminata la documentazione prodotta dal contribuente, stabilirà la percentuale d’abbattimento in ogni caso non superiore al 20%.

Si ricorda, inoltra, ai sensi del successivo comma 10, che trattandosi di condizioni non riscontrabili direttamente dall'Ente, è necessario, a pena di decadenza del beneficio, provvedere entro il 31 marzo di ciascun anno alla presenzione della documentazione attestante l'avvenuto trattamento secondo normativa dei rifiuti speciali prodotti nella precedente annualità.

Ultimo aggiornamento

Venerdi 08 Marzo 2024