Calcolare e pagare l'IMU

Servizio attivo

L'IMU (Imposta Municipale Propria) è il tributo dovuto per il possesso degli immobili, sia fabbricati che aree, da versare per la seconda abitazione e altri immobili.

A chi è rivolto

  • coloro che possiedono immobili, inclusi i terreni e aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, come proprietari oppure come titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie;
  • il genitore affidatario dei figli, per la casa familiare in categoria catastale A/1, A/8 o A/9, assegnata a seguito di provvedimento del giudice;
  • il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione previsto dall’art. 540 del Codice Civile sulla casa, adibita a residenza familiare, in categoria A/1, A/8 o A/9;
  • l'amministratore del condominio, per conto di tutti i condomini, per le parti comuni dell'edificio che sono accatastate in via autonoma come bene comune censibile;
  • i concessionari in caso di concessione di aree demaniali;
  • i locatari in caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto, anche per gli immobili da costruire o in corso di costruzione.

In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di una autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o delle agevolazioni.

Descrizione

Il presupposto dell'Imposta Municipale Propria (IMU) è il possesso di immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli); l'imposta si calcola applicando al valore dell’immobile l’aliquota deliberata annualmente dal Comune.


L'IMU non è dovuta per l'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta, e per gli immobili a esso equiparati, e per le pertinenze del medesimo, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A1, A8 o A9 che rimangono assoggettati all'imposta.

 

Abitazione Principale

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209 depositata in data 13 ottobre 2022, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1, comma 741, lettera b) della legge 27 dicembre 2019 n. 160, nella parte in cui richiedeva che nell’abitazione principale, oltre al possessore, dovessero avere la dimora abituale e la residenza anagrafica anche i componenti del suo nucleo familiare. L’esenzione Imu per l’immobile, in cui il contribuente ha la residenza anagrafica e l’effettiva dimora abituale, spetta pertanto a prescindere dal luogo di residenza del coniuge.

 

Immobili equiparati all'abitazione principale

Sono equiparati all’abitazione principale per le agevolazioni Imu i seguenti immobili:

  • l'unità immobiliare, e le relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative indicate destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica 
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale; per fruire dell’agevolazione è necessario, a pena di decadenza della stessa, presentare la dichiarazione IMU entro il termine previsto
  • la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce anche, per l'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso
  • un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, come pure dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139 del 2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; per fruire dell’agevolazione è necessario, a pena di decadenza della stessa, presentare la dichiarazione IMU entro il termine previsto.

 

Abitazione principale in categoria A/1, A/8 o A/9

Gli immobili adibiti ad abitazione principale, e quelli ad essa equiparati, di categoria catastale A/1, A/8 o A/9, sono invece soggetti ad Imu. Dall'imposta dovuta per queste abitazioni e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno in cui si protrae la destinazione di abitazione principale.
La detrazione di imposta per l’abitazione principale, va suddivisa in parti uguali tra i possessori dell'immobile che vi dimorano abitualmente indipendentemente dalla quota di possesso.

 

Pertinenze dell’abitazione principale

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (qualora abbiano le caratteristiche di soffitta o cantina e siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare in cui è sita l'abitazione principale), C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

 

Calcolo dell'imposta

l'IMU è un'imposta in autoliquidazione, il che comporta che l'Ente non emette alcun doccumento di pagamento. Pertanto, il contribuente è tenuto a provvedere autonomamente alla liquidazione dell'imposta dovuta ed al suo versamento, eventualmente richiedendo il supporto di professionisti quali commercialisti, centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF) o altri.

Il Comune di Sarroch rende disponibile sul sito istituzionale l'applicativo web "Calcolo IMU On-Line", il quale può essere utilizzato come ausilio per il calcolo dell'imposta dovuta per l'annualità corrente.

Previo inserimento dei dati corretti relativi all'immobile (rendita e categoria catastale) e di quelli relativi al possesso (percentuale e periodo di possesso) è possibile, avendo cura di selezionare l'aliquota adeguata, effettuare il calcolo dell'imposta dovuta. Qualora si fosse omesso in tutto o in parte di effettuare il versamento dell'imposta dovuta nelle precedenti annualità, è possibile effettuare anche il calcolo del ravvedimento operoso.

L'applicativo è raggiungibile direttamente da questa pagina, nonché da quello presente pagina principale del sito internet istituzionale, oppure accedendo direttamente al "Portale dei servizi digitali" del Comune.

Si segnala che che è possibile la verifica dei dati catastali dei propri immobili autenticandosi nel portale dell'Agenzia delle Entrate tramite l'apposito servizio disponibile.

In alternativa è possibile effettuare la verifica anche con il servizio gratuito disponibile senza necessità di autenticazione alla pagina: https://sister.agenziaentrate.gov.it/CitizenVisure/ .


il calcolo dell'imposta dovuta viene effettuato sulla base delle informazioni inserite dall'utente. È dunque opportuno verificare con attenzione la correttezza di tutti i dati inseriti.

L'Amministrazione comunale non può essere ritenuta responsabile circa l'esattezza dei dati medesimi e conseguentemente dell’importo elaborato dall'applicativo.

Qualora si riscontrassero malfunzionamenti dell'applicativo s'invita ad inviare pronta segnalazione al Servizio Tributi.


 

Modalità di pagamento

Il pagamento dell’IMU deve essere effettuato attraverso l’utilizzo dei modelli di pagamento F24, sia in formato Ordinario che Semplificato, predisposti dall’Agenzia delle Entrate.

Il modello F24 è disponibile presso tutti gli sportelli bancari, uffici postali e concessionari della riscossione. Inoltre, può essere prelevato e stampato direttamente dal sito del Comune oppure da quello dell'Agenzia delle Entrate.

Il versamento può essere eseguito presso gli sportelli di qualunque concessionaria o banca convenzionata, presso gli uffici postali e presso i pubblici esercenti autorizzati.

Il pagamento può avvenire anche on-line tramite i servizi di home banking o tramite il portale Fisconline dell'Agenzia delle Entrate. Si ricorda che tutti i titolari di partita Iva hanno l’obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente in via telematica.

Il versamento deve essere arrotondato all’euro con il seguente criterio: fino a 49 centesimi si arrotonda per difetto, oltre 49 centesimi si arrotonda per eccesso (es. totale da versare: 115,49 euro diventa 115,00 euro; totale da versare 115,50 euro diventa 116,00 euro); l'arrotondamento all'unità deve essere effettuato per ciascun rigo del modello F24 utilizzato.

Il Comune può disciplinare il versamento minimo con proprio Regolamento: per il Comune di Sarroch l'importo minimo è fissato in 5,00 Euro. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

I "Codici Tributo F24" da utilizzare sono quelli statuiti dall’Agenzia delle Entrate, di seguito elencati:

 

DESCRIZIONE CODICI TRIBUTO
QUOTA COMUNE QUOTA STATO
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze 3912 -
IMU - imposta municipale propria per terreni 3914 -
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili 3916 -
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati 3918 -
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - Stato - 3925
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - incremento comune 3930 -
IMU - imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita 3939 -

 

Il "Codice Ente" relativo al Comune di Sarroch è: I443 (nota: il primo carattere è una “i”). Nel caso di versamento dell’imposta con il modello F24 Semplificato è necessario inserire il valore EL all’interno del campo Sezione.

 

Modalità di pagamento per i contribuenti residenti all'estero

L'IMU è dovuta anche da tutti coloro (italiani o stranieri) che, pur non essendo residenti nel territorio dello Stato, posseggono sul territorio italiano fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli in qualità di proprietari oppure come titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, ecc.).

Il pagamento deve essere eseguito seguendo le disposizioni generali illustrate nella circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 nonché le disposizioni di cui alla Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) relativamente al versamento da effettuare allo Stato.

Anche i soggetti non residenti dovranno, pertanto, versare l'IMU seguendo le disposizioni generali illustrate nella succitata circolare. I contribuenti impossibilitati ad utilizzare il modello F24, possono provvedere nei modi seguenti (come specificato nel Comunicato Stampa del 31 maggio 2012 emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze):

  • per la quota spettante al Comune, i contribuenti devono effettuare un bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria:
    • Istituto bancario: Banco di Sardegna S.p.A.;
    • Intestato a: Comune di Sarroch;
    • IBAN: IT 62 C 01015 43990 000000000824;
    • SWIFT/BIC: BPMO IT 22 XXX;
  • per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia:
    • IBAN: IT 02 G 01000 03245 348006108000;
    • SWIFT/BIC: BITA IT RR ENT.

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

  • il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
  • la sigla “IMU” e “SARROCH”;
  • il relativo codice tributo F24;
  • L'annualità di riferimento;
  • l'indicazione "ACCONTO" per la prima rata e "SALDO" per la seconda, oppure “UNICA” se si paga l'imposta annua in un’unica soluzione.

Se si dovessero riscontrare dei problemi con la lunghezza della causale, è possibile omettere la dicitura “SARROCH” e il codice tributo F24.
 

Come fare

Per ottenere il calcolo dell'imposta è necessario l'inserimento dei dati catastali dell'immobile e quelli relativi al possesso. Una volta ottenuto il calcolo dell'importo da pagare cliccando sulla voce "Riepilogo Stampa F24" è possibile ottenere un riepilogo del pagamento e, previo inserimento dei dati anagraifci o fiscali, l'elaborazione del modello F24 Semplificato precompilato con i dati necessari per effettuare il pagamento.

Cosa serve

  • i dati catastali aggiornati degli immobili per i quali s'intende effettuare il calcolo;
  • la quota di possesso di tutti gli immobili intestati;
  • l'elenco delle aliquote vigenti per l'annualità corrente (verificare la delibera di approvazione o i documenti informativi predisposti dall'Ente).

Cosa si ottiene

Il calcolo dell'imposta dovuta per ciascuno immobile caricato e, previo inserimento dei dati anagrafici o fiscali, la stampa del modello F24 Semplificato da utilizzare per il pagamento presso gli sportelli bancari, gli uffici postali, i tabacchi e gli altri esercenti autorizzati.

Tempi e scadenze

Per ciascuna annualità il pagamento dell'IMU può essere assolto in due rate, le cui scadenze sono così stabilite:

  • una rata in Acconto da versare entro il 16 giugno;
  • un Saldo da versare entro il 16 dicembre.

Nel caso in cui le succitate scadenze ricadano di sabato, domenica o in un giorno festivo, le medesime s'intendono automaticamente prorogate al primo giorno feriale successivo.

È facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il termine previsto per il versamento dell'Acconto.

Costi

L'imposta si calcola moltiplicando la base imponibile per l’aliquota deliberata annualmente dal Comune, proporzionata al periodo e alla quota di possesso.

Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Il pagamento tramite modello F24 non comporta la corresponsione di commissioni dirette all'atto del versamento.

Accedi al servizio

Puoi accedere al servizio Calcolare e pagare l'IMU direttamente online tramite il pulsante "Accedi al servizio online" .

Casi particolari

Aree agricole

Il territorio Comune di Sarroch rientra tra quelli individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 per i quali sono esenti dall’imposta i terreni agricoli situati sull’intero territorio comunale.

 

Fabbricati ad uso produttivo rientranti nel gruppo catastale "D"

Ai sensi dell’art. 1, comma 744 della Legge n. 160/2019, è riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", calcolato ad aliquota dello 7,6 per mille.
Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
Il versamento, calcolato utilizzando l'aliquota deliberata dal Comune, deve essere effettuato contestualmente allo Stato ed al Comune utilizzando gli appositi codici tributo, distinti per le due quote.
 

Titolari di pensioni maturate con stati esteri

Il comma 48 dell’articolo 1 della L. 178/2020 ha introdotto una riduzione IMU per i titolari di pensioni maturate all’estero, non prevista per l’anno 2020.

A partire dal 1° gennaio 2021, all’IMU dovuta per l’unica unità immobiliare non locata o concessa in comodato, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti non residenti in Italia e titolari di pensione maturata con Stati per i quali è presente una Convenzione contro le doppie imposizioni siglata con l’Italia, viene riconosciuta una riduzione dell’imposta pari al 50 per cento.

Al fine di usufruire della riduzione, si specifica che:

  • ci deve essere coincidenza tra lo Stato estero di residenza e lo Stato estero che eroga la pensione;
  • nella categoria di “Pensione maturata in regime di Convenzione internazionale con l’Italia” rientrano sia le pensioni in regime europeo sia quelle in regime di convenzione bilaterale; tra gli stati esteri extra UE costituiscono eccezione il Messico e la Repubblica di Corea in quanto le relative convenzioni non prevedono la totalizzazione internazionale della pensione dei periodi assicurativi;
  • l’agevolazione non si applica nel caso in cui la pensione sia stata maturata esclusivamente in uno Stato estero.
     

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Ufficio Tributi

Via Siotto, 2, 09018 Sarroch CA, Italia

Telefono (Centralino): 070 90926200
E-mail: tributi@comune.sarroch.ca.it
PEC (abilitata anche alla ricezione delle e-mail ordinarie): protocollosarroch@pec.it
PEC: tributi.sarroch@anutelpec.it
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Pagina aggiornata il 05/08/2024