I commi dal 739 al 783 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modificazioni e integrazioni, hanno variato l’impianto normativo riguardante l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) a partire dal 1° gennaio 2020. In particolare, il comma 747 stabilisce quanto segue:
“La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:
a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 4;
b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. l’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente”.
Pertanto, per poter beneficiare della riduzione del 50% della base imponibile calcolata ai fini del pagamento dell'IMU è necessario allegare all'istanza una delle seguenti documentazioni:
perizia effettuata dall’ufficio tecnico comunale su richiesta del proprietario o dei proprietari dell’immobile, con costi a carico del/i medesimo/i, attestante la sussistenza delle condizioni di inagibilità / inabitabilità, completa di adeguata documentazione fotografica;
perizia effettuata da un geometra, un ingegnere o un architetto, oppure da altri tecnici abilitati (ad esempio, perizia predisposta dai Vigili del Fuoco in caso di incendio, da un tribunale, etc.) , attestante la sussistenza delle condizioni di inagibilità / inabitabilità.