Le attività produttive intestatarie di utenze TARI di tipo non domestico relative ad aree o locali in cui avviene la contestuale produzione di rifiuti speciali e rifiuti urbani che in precedenza hanno richiesto di beneficiare della riduzione della superficie computata al fine del calcolo del tributo, per poter beneficiare dell'agevolazione anche per l'annualità 2026 devono provvedere entro il 31 marzo 2026 a presentare la relativa richiesta allegando la documentazione attestante l’avvenuto trattamento dei rifiuti speciali prodotti nel 2025 in conformità alla normativa vigente.
L'istanza dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Comune. La mancata presentazione della medesima entro i termini previsti comporterà la decadenza dall'agevolazione richiesta.
Si riportano di seguito i commi 8, 9 e 10 dell'articolo 8 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, che regolamentano il riconoscimento della riduzione della superficie prevista per la fattispecie dei locali o aree relativi ad attività produttive nelle quali avviene la produzione promiscua di rifiuti solidi urbani e di rifiuti speciali, in cui non sia possibile un'identificazione certa della superficie ove vengono prodotti questi ultimi, è prevista l'applicazione di una riduzione percentuale della superficie totale considerata ai fini del calcolo del tributo.
8. A condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, nel caso in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell’attività, non sia possibile ovvero sia sommariamente difficoltoso definire la parte di superficie ove si formano rifiuti speciali, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente applicando all’intera superficie dell’attività le seguenti riduzioni percentuali:
| Attività |
Riduzione della superficie |
| Carpenteria metallica, fabbro |
20% |
| Officine di riparazione veicoli, gommisti, elettrauto, carrozzerie |
20% |
| Tintorie, lavanderie |
20% |
| Falegnamerie |
20% |
| Laboratori fotografici e serigrafici |
20% |
| Laboratori analisi, odontotecnici, studi radiografici, medici |
20% |
| Macellerie, pollivendoli |
20% |
| Tipografie incisioni e vetrerie |
20% |
| Parrucchieri, laboratori estetici |
20% |
9. Per le fattispecie non riconducibili alle tipologie sopra indicate, il Comune, esaminata la documentazione prodotta dal contribuente, stabilirà la percentuale d’abbattimento in ogni caso non superiore al 20%.
10. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi 7 e 8 sono calcolate a consuntivo, con compensazione con la tassa dovuta per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza, previa richiesta del contribuente da presentarsi, a pena di decadenza, entro il 31 marzo dell’anno successivo, consegnando la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti previsti per l’accesso alle agevolazioni.