Il Regolamento comunale per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (CUP), ai sensi di quanto previsto dai commi da 816 a 836 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e s.m.i., all'articolo 86 dispone la soppressione del servizio delle pubbliche affissioni a partire dal 1° dicembre 2021.
Pertanto, a partire da tale data il servizio non viene più reso.
Articolo 86
Soppressione del servizio pubbliche affissioni di cui all’articolo 18 del d.lgs. 507/93
1. Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso il servizio delle pubbliche affissioni di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Il comune garantisce l’affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.
2. L’obbligo previsto da leggi o regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti, contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione delle comunicazioni nei rispettivi siti internet.
3. Le comunicazioni di carattere istituzionale possono inoltre essere diffuse tramite impianti pubblicitari esistenti nell’ambito di accordi che prevedano il parziale od occasionale utilizzo degli stessi anche per finalità istituzionali.
4. Si intendono privi di rilevanza economica i messaggi non correlati all’esercizio di attività economiche in cui non vi sia, nel contesto del manifesto, la promozione economica di prodotti e servizi.
5. In caso di sponsorizzazioni è consentita l’indicazione del solo marchio o logo dello sponsor purché di contenute dimensioni e proporzionato nell’ambito del manifesto.