I beneficiari sono individuati esclusivamente dall’INPS che rende disponibile al Comune l’elenco degli aventi diritto.
Il contributo non spetta ai nuclei familiari che alla data di entrata in vigore del D.I. 4 giugno 2024 siano percettori di: Assegno di inclusione, Reddito di cittadinanza, Carta acquisti o di qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà che preveda l’erogazione di un sussidio economico di livello nazionale, regionale o locale.
Non spetta, inoltre, ai nuclei familiari nei quali almeno un componente risulti percettore di: Nuova assicurazione sociale per l'Impiego (NASPI), Indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori (DIS-COLL), Indennità di mobilità, Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito, Cassa integrazione guadagni (CIG) o qualsivoglia differente forma di integrazione salariale o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.
Nell’individuazione dei beneficiari l’INPS ha tenuto conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità decrescente:
- nuclei familiari composti da non meno di tre componenti di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2010, la priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;
- nuclei familiari composti da non meno di tre componenti di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2006, la priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;
- nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, la priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso (cfr. l’art. 4 del D.I.).
Pertanto, in ragione di tali priorità, risultano beneficiari 128 cittadini