Il gioco lecito può essere esercitato, all'interno di esercizi commerciali (negozi di qualsiasi tipo) o di circoli privati non autorizzati alla somministrazione, soltanto previo rilascio di una licenza, ai sensi dell'art. 86 del Tulps, da parte del Comune dove sono situati i locali.
Ai sensi dell’art. 86 co. 3 lett. c) del Tulps, “…per l’installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o al secondo comma o di cui all’art. 88 ovvero per l’installazione (…) in circoli privati, è necessaria la licenza del questore”. Pertanto, all’interno di tali attività l’esercizio del gioco lecito è soggetto a istanza ai sensi dell’art. 20 della l. 241/90.
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deve essere garantita la differenziazione del gioco, attraverso l’installazione di apparecchi alternativi a quelli dell’art. 110 co. 6 del Tulps;
- i congegni di cui all’art. 110 co. 6 del Tulps devono essere collocati in area separata rispetto ai giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale;
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devono essere rispettati i parametri di contingentamento previsti dal Decreto Direttoriale Aams del 27 luglio 2011.
Si considerano giochi leciti:
- (art. 110 c. 6 del Tulps) gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro (ciascuna non superiore a cento euro), collegati obbligatoriamente alla rete telematica dell'A.A.M.S. per la gestione del gioco lecito, nei quali l'elemento aleatorio convive con l'abilità del giocatore;
- (art. 110 c. 7 lett. a) del Tulps) gli apparecchi da intrattenimento elettromeccanici attraverso i quali il giocatore esprime la propria abilità, che distribuiscono, immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica (gadgets, orologi), come le gru o le pesche - verticali od orizzontali - di abilità;
- (art. 110 c. 7 lett. c) del Tulps) gli apparecchi da intrattenimento che non distribuiscono premi, basati sulla sola abilità del giocatore - ad es. i videogiochi in cui lo scopo è ottenere la semplice ripetizione della partita;
- GIOCHI A CARTE E DA TAVOLO, BILIARDO, BOCCE: non sono soggetti al limite numerico ma, ai sensi dell’art. 110 co. 1 del Tulps, costituiscono “pratica di gioco”;
- gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c) attivabili con moneta, con gettone o con altri strumenti elettronici di pagamento (kiddie rides – o giochi per bambini, juke-box), che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita; l’accumulo di più tagliandi dà diritto a premi consistenti in oggettistica (cd. “ticket redemption”) – tutti rientranti nell’art. 110 co 7 lett. c) bis;
- altri apparecchi meccanici ed elettromeccanici, per i quali l’accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo. Si tratta ad es. di calcio-balilla, biliardino (flipper), ping-pong, dardi o freccette, ruspe – rientranti nell’art. 110 co. 7 lett. c) ter.
Negli esercizi che non sono già in possesso delle licenze ex art. 86 e art. 88 del Tulps, l’attivazione di TUTTE le apparecchiature di gioco lecito – e le pratiche di gioco lecito di cui all’art. 110 del Tulps - sono soggette a domanda.
Esercizi dove possono essere installati i giochi leciti
Possono installare apparecchi da intrattenimento – secondo i parametri numerico - quantitativi stabiliti nel Decreto Direttoriale Aams 27/07/2011 e dall’art. 18 del Regolamento:
- gli esercizi ove si svolgono attività commerciali in genere;
- i circoli privati ed enti assimilabili di cui al D.P.R. 4.4.2001 n. 235 che non svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande riservate agli associati.