Il Comune deve segnalare al Servizio territoriale di Argea competente per territorio l'evento dannoso, entro 10 giorni dalla sua conclusione. L’Amministrazione comunale, in caso di eventi di particolare gravità o vastità territoriale, opera anche in mancanza di denunce da parte di privati. Il Servizio territoriale di Argea: - entro 20 giorni dalla cessazione dell'evento, acquisisce le informazioni meteorologiche prodotte dal Servizio Agro-meteorologico regionale (SAR), redige la scheda preliminare e la trasmette al Servizio competitività delle aziende agricole dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale tramite il Servizio Autorizzazione Pagamenti e Controlli FEAGA/FEAMP di Argea; - entro 40 giorni dalla cessazione dell’evento, procede agli accertamenti e alla redazione della relazione tecnica (anche se negativa), dandone notifica ai Comuni interessati che hanno 5 giorni per formulare le loro osservazioni; - entro 45 giorni dalla cessazione dell’evento, valuta le osservazioni e trasmette la relazione definitiva all'Assessorato dell’Agricoltura tramite il Servizio Autorizzazione Pagamenti e Controlli FEAGA/FEAMP di Argea.
Il Servizio competitività delle aziende agricole dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale: - riceve ed esamina le relazioni richiedendo eventuali integrazioni e procedendo, entro 15 giorni, alla predisposizione della bozza di deliberazione della Giunta regionale che adotta la proposta di declaratoria; - predispone gli atti per la trasmissione al MIPAAFT della proposta di declaratoria e dei necessari allegati, ricevendone le osservazioni; - cura i rapporti con il MIPAAFT nelle more del completamento dell’iter della declaratoria, provvedendo agli adempimenti richiesti o alle necessarie controdeduzioni anche mediante l’acquisizione da parte di Argea dei documenti o delle informazioni necessarie.