Quando la competizione si svolge interamente sul territorio comunale, per svolgere l'attività è necessario ottenere l'autorizzazione rilasciata dal Comune come previsto dall'articolo 9, comma 1 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285, "Nuovo codice della strada".
Quando la competizione si svolge su più Comuni, per svolgere l'attività è necessario ottenere l'autorizzazione rilasciata dalla Città Metropolitana di Cagliari come previsto dall'articolo 9, comma 1 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285, "Nuovo codice della strada".
Polizza assicurativa
Per tutte le competizioni sportive su strada, l'autorizzazione è subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile che deve coprire anche la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati per i danni causati alle strade e alle relative attrezzature (articolo 9, comma 6 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285, "Nuovo codice della strada").
Collaudo del percorso di gara
L'autorizzazione per lo svolgimento di competizioni motoristiche è subordinata all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell'ente proprietario della strada, assistito da rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Interno, unitamente a rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori (articolo 9 comma 4 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285, "Nuovo codice della strada").
Il collaudo non è necessario per di gare di regolarità con velocità media superiore a 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico.
Attività di pubblico spettacolo, somministrazione di alimenti e bevande, ecc.
Se oltre alla competizione su strada sono previste anche attività di pubblico spettacolo, di somministrazione di alimenti e bevande, di allestimento di palchi e pedane, ecc. occorre presentare apposita documentazione per manifestazione temporanea in luogo aperto.
Per le competizioni motoristiche l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza. Il provvedimento di rilascio o diniego è adottato almeno sette giorni prima di quello per il quale è programmata la competizione.