Bonus per genitori separati: domande all'Inps per il contributo legato all'emergenza pandemica

Fino al 31 marzo 2024 è possibile presentare la domanda per ottenere, in presenza dei necessari requisiti, il nuovo Bonus per genitori separati, divorziati e/o non conviventi

Data:

13 febbraio 2024

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Descrizione

Dal 12 febbraio 2024 è possibile presentare la domanda per l’erogazione di un contributo in favore del genitore separato o divorziato o non convivente.

Il Dipartimento per le politiche della famiglia – Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, ha infatti avviato la procedura per l’erogazione di un contributo al genitore separato o divorziato o non convivente, in stato di bisogno, che non abbia ricevuto, del tutto o in parte, l’assegno di mantenimento a causa dell’inadempienza del genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto, dovuta all’incapacità a provvedervi, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica di COVID-19, per effetto della quale ha cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa nel periodo 8 marzo 2020-31 marzo 2022.

Le istruzioni ufficiali sono contenute nel messaggio n.614 del 9 febbraio dell'INPS, al quale si rimanda per maggiori informazioni.

Destinatari

Il contributo è erogato esclusivamente al genitore separato, divorziato o non convivente, che non abbia ricevuto l’assegno di mantenimento per sé e per i figli minorenni o maggiorenni portatori di handicap grave, o lo abbia ricevuto in maniera parziale nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022, data nella quale è venuto a cessare lo stato di emergenza.

Requisiti per accedere al contributo

Per accedere al contributo, il genitore richiedente deve dimostrare di essere in stato di bisogno e di essere convivente con figli minorenni o maggiorenni portatori di handicap grave alla data della mancata percezione dell’assegno.

Ai fini della individuazione dei criteri per lo stato di bisogno, il reddito del genitore richiedente, relativo all’anno di mancata o ridotta corresponsione del mantenimento, deve essere inferiore o uguale all'importo di euro 8.174,00.

Invio domanda

La domanda deve essere inviata attraverso la piattaforma telematica presente su www.inps.it, alla voce “punto di accesso alle prestazioni non pensionistiche”. Alla piattaforma si accede tramite SPID, CIE o CNS. La domanda non può essere presentata per il tramite di intermediari di fiducia o CAF.

Termine per la presentazione della domanda

Le domande di richiesta del contributo devono pervenire entro il 31 marzo 2024.

Indirizzo di contatto

Eventuali richieste di informazioni o di chiarimenti possono essere formulate al Dipartimento per le politiche della famiglia all’indirizzo di posta elettronica dipofam@governo.it. Tale modalità di contatto ha carattere esclusivo.

Fonte: Omnia del Sindaco

A cura di

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Pagina aggiornata il 06/11/2024