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Il presente regolamento è emanato ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 (pubblicato in G.U. del 19 aprile 2016) e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.
PREMESSA – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 (pubblicato in G.U. del 19 aprile 2016) e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.
2. L’adozione del regolamento da parte della singola amministrazione è “conditio sine qua non” per attuare il riparto tra gli aventi diritto, individuati sulla base del combinato disposto di norme primarie e regolamentari, e quindi per l’effettiva erogazione dell’incentivo.
PARTE I
Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per incentivare le funzioni tecniche
AMBITO LAVORI
Art. 1 - Costituzione del fondo per le funzioni tecniche
1. L'80% delle risorse finanziarie, confluite nel fondo per le funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 50/2016, è ripartito tra i dipendenti interessati, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base del presente regolamento parte I.
2. Gli importi dell’incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’amministrazione.
3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo il responsabile unico del procedimento e i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche, nonché i loro collaboratori, esclusivamente per le seguenti attività:
a) di programmazione della spesa per investimenti;
b) di verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici;
c) di responsabile unico di procedimento;
d) di direzione dei lavori;
e) di collaudo tecnico-amministrativo;
f) di collaudatore statico.
4. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, viene destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della L. n. 196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
5. Sono esclusi dall’incentivazione tutti i lavori al di sotto dei 40.000 € effettuati con affidamento diretto senza esperimento di una gara d’appalto.
Art. 2 - Graduazione del fondo incentivante
1. La percentuale massima incentivabile al personale stabilita dal D.Lgs. 50/2016 è così graduata in ragione della complessità dell’opera o del lavoro da realizzare riconoscibile agli aventi diritto:
a) nuove opere e lavori con importo superiore alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.225.000,00 (da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore): percentuale del 1,50%;
b) nuove opere e lavori con importo pari o inferiore alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.225.000,00 (da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore) e pari o superiore a Euro 1.000.000,00: percentuale del 1,55%;
c) nuove opere e lavori con importo inferiore a Euro 1.000.000,00 (da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore): percentuale del 1,60%;
Art. 3 - Opere e lavori incentivati e presupposti per l’incentivazione
1. I compensi vengono riconosciuti per i lavori ed opere, previsti nel Programma Triennale delle opere pubbliche o in altri atti di programmazione dell’Ente, ovvero dichiarati urgenti ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016.
2. Le varianti non conformi all’articolo 106, comma 1, del D.Lgs 50/2016 non concorrono ad alimentare il fondo per funzioni tecniche. Le varianti in corso d’opera danno diritto di percepire l’incentivo relativo soltanto se comportino lavorazioni aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d’asta. L’incentivo in questo caso è calcolato sull’importo delle maggiori somme rispetto al progetto posto a base d’asta originariamente. Non concorrono comunque ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione (art. 106 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016).
Art. 4 – Affidamento delle funzioni tecniche e individuazione dei dipendenti coinvolti
1. L’affidamento delle funzioni tecniche è effettuato con provvedimento interno del competente Responsabile di procedimento o con accertamento della regolare attività svolta dal personale incentivato tramite l’utilizzo del modello A - individuazione gruppo di lavoro, garantendo, ove possibile, un’opportuna rotazione del personale in base all’organizzazione del servizio.
2. L'atto di affidamento delle funzioni tecniche deve riportare, per ciascuna delle attività nell’ambito della stessa opera o lavoro, il nominativo del dipendente assegnatario, nonché di quello che partecipa e/o concorre allo svolgimento delle stesse, indicando i compiti ed i tempi assegnati a ciascuno come riportato nell’allegato A.
Art. 5 - Ripartizione dell’incentivo
1. La quota di fondo destinata alle funzioni tecniche, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, viene suddivisa tra le varie attività sulla base dei seguenti criteri:
Attività (art. 113, comma 2) |
Peso dell’attività nell’ambito della quota destinata al fondo |
Figure coinvolte e percentuali spettanti |
Programmazione della spesa per investimenti |
5% |
Collaboratore tecnico 15% Collaboratore amministrativo15% RUP 70% |
Verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici |
15% |
Collaboratore tecnico 15% Collaboratore amministrativo 15% RUP 70% |
Responsabile unico di procedimento |
40% |
RUP 80% Collaboratore tecnico 10% Collaboratore amministrativo 10% |
Direzione dei lavori |
15% |
Direttore lavori 60 % Direttore operativo 25 % Ispettore cantiere 15 % |
Coordinamento sicurezza in esecuzione |
10 % |
CSE 80% Collaboratori 20% |
Collaudo tecnico-amministrativo |
5% |
Collaudatore 80% Collaboratori 20% |
Collaudo statico |
5% |
Collaudatore 80% Collaboratori 20% |
Centrale unica di committenza |
5% |
CUC 100% da ripartirsi in base al regolamento della CUC |
Totale |
100% |
|
Nell’ambito della quota destinata a ciascuna delle attività, come determinata secondo i criteri di cui alla presente regolamento, l’incentivo viene ripartito tra i dipendenti interessati e coinvolti, nonché tra i loro collaboratori, tenendo conto che nel caso in cui al medesimo dipendente vengano assegnate le funzioni tecniche connesse a più attività nell’ambito della stessa opera o lavoro, le quote di incentivo, come sopra definite, anche tenendo conto della presenza o meno di collaboratori, sono cumulabili tra loro.
PARTE II
Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per incentivare le funzioni di cui agli articoli 102 comma 6 e 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni
AMBITO SERVIZI E FORNITURE
Art. 6 - Costituzione del fondo per le funzioni tecniche
1. L'80% delle risorse finanziarie, confluite nel fondo per le funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 50/2016, è ripartito tra i dipendenti interessati, per ciascun servizio o fornitura, con le modalità ed i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base del presente regolamento parte II.
2. Gli importi dell’incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’amministrazione.
3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo il responsabile unico del procedimento e i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche, nonché i loro collaboratori, esclusivamente per le seguenti attività:
g) di programmazione della spesa per investimenti;
h) di verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici;
i) di responsabile unico di procedimento;
j) direzione dell’esecuzione;
k) di verifica di conformità;
4. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, viene destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della L. n. 196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
5. Sono esclusi dall’incentivazione tutti i servizi e le forniture al di sotto dei 40.000 € effettuati con affidamento diretto senza esperimento di una gara d’appalto.
6. Possono essere incentivate le prestazioni relative a servizi e forniture i cui progetti contengono gli elementi previsti dall’articolo 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 e sue s.m.i., nonché i servizi e le forniture che vengono acquisite attraverso le Centrali di committenza secondo i criteri del presente regolamento.
Art. 7 - Graduazione del fondo incentivante
1. La percentuale massima incentivabile al personale stabilita dal D.Lgs. 50/2016 è così graduata in ragione della complessità dei servizi e delle forniture da acquisire:
a) servizi e forniture con importo pari o superiore ad Euro 1.000.000,00: percentuale dello 1,45%; b) servizi e forniture con importo compreso tra Euro 200.000,00 e Euro 1000.000,00: percentuale dello 1.50%;
c) servizi e forniture con importo inferiore ad Euro 200.000,00 percentuale dello 1,60%, ad esclusione di tutti gli affidamenti diretti sotto i 40.000 €.
Art. 8 - Modalità di definizione del fondo incentivante
1. L’incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali di cui al presente regolamento, applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di appalto, iva esclusa, sarà quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato; esso dovrà comprendere anche gli oneri riflessi a carico dell’Ente.
Art. 9 - Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro
1. I coefficienti di ripartizione dell’incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
Attività (art. 113, comma 2) |
Peso dell’attività nell’ambito della quota destinata al fondo |
Figure coinvolte e percentuali spettanti |
Programmazione della spesa per investimenti |
5% |
Collaboratore tecnico 15% Collaboratore amministrativo15% RUP 70% |
Verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici |
15% |
Collaboratore tecnico 15% Collaboratore amministrativo 15% RUP 70% |
Responsabile unico di procedimento |
45% |
RUP 100% |
Direzione dell’esecuzione |
20% |
Direttore esecuzione 70 % Collaboratori 30% |
Verifica di conformità |
10% |
Verificatore 70 % Collaboratori 30% |
Centrale unica di committenza |
5% |
CUC 100% da ripartirsi in base al regolamento della CUC |
Totale |
100% |
|
Nell’ambito della quota destinata a ciascuna delle attività, come determinata secondo i criteri di cui alla presente regolamento, l’incentivo viene ripartito tra i dipendenti interessati e coinvolti, nonché tra i loro collaboratori, tenendo conto che nel caso in cui al medesimo dipendente vengano assegnate le funzioni tecniche connesse a più attività nell’ambito dello stesso servizio o fornitura, le quote di incentivo, come sopra definite, anche tenendo conto della presenza o meno di collaboratori, sono cumulabili tra loro.
PARTE III
Personale partecipante alla ripartizione dei compensi incentivanti per lavori, servizi e forniture e corresponsione dell’incentivo
Di norma le attività incentivate con il fondo di cui all’art. 113 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 sono svolte con personale interno.
Art. 10 - Individuazione del gruppo di lavoro
1. Per ogni opera o lavoro o servizio o fornitura i responsabili di procedimento utilizzano l’allegato A al fine di emanare lo specifico provvedimento che individui le figure coinvolte nella ripartizione dell’incentivo.
Art. 11 - Disciplina delle attività svolte in forma “mista”
1. Nel caso di attività svolte in forma “mista” l’incentivo è riconosciuto nella misura indicata dal regolamento, in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna.
2. Le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione medesima, incrementano la quota del fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al presente Regolamento, senza che però la suddetta somma possa maggiorare i compensi già stabiliti per i dipendenti interessati dal lavoro, servizio o fornitura che hanno determinato il suddetto incremento.
Art. 12 - Criteri di riduzione dell’incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di
esecuzione – Ambito lavori
1. Qualora durante il procedimento si verificassero ritardi o aumenti di costo con responsabilità imputabile al personale coinvolto nelle attività relative alle varie fasi del procedimento l’incentivo riferito alle fasi interessate dai ritardi per il RUP ed i suoi collaboratori è ridotto di una quota da valutarsi a cura del Responsabile di PO / Dirigente che va dal 5% al 20% da stabilirsi in relazione alla gravità del danno creato per l’Amministrazione.
Art. 13 - Criteri di riduzione dell’incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di
esecuzione – Ambito servizi e forniture
1.Qualora durante il procedimento si verificassero ritardi o aumenti di costo con responsabilità imputabile al personale coinvolto nelle attività relative alle varie fasi del procedimento l’incentivo riferito alle fasi interessate dai ritardi per il RUP ed i suoi collaboratori è ridotto di una quota da valutarsi a cura del Responsabile di PO / Dirigente che va dal 5% al 20% da stabilirsi in relazione alla gravità del danno creato per l’Amministrazione.
Art. 14 - Principi delle modalità di individuazione del gruppo di lavoro
1. Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti allo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili ai sensi del D.Lgs. 50/2016 l’individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile nell’ambito delle risorse assegnate e, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste, deve tendere ad assicurare un’equilibrata distribuzione degli incarichi.
Art. 15 - Modalità di corresponsione dell’incentivo
1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile di Area competente, su proposta del Responsabile unico del Procedimento.
2. La corresponsione dell’incentivo è disposta dal Responsabile di Area, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati proporzionalmente alle attività maturate.
3. Le quote parti dell’incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti, o in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, non vengono ripartite e determinano un incremento del fondo di cui all’art. 2 del presente regolamento.
4. Gli incentivi corrisposti nell’anno al singolo dipendente anche da diverse amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, comprensivo delle indennità specifiche.
Articolo 16 – Disciplina transitoria ed entrata in vigore
1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi aggiornamento sopravvenuto contenuto in provvedimenti legislativi nazionali afferenti l’art. 113 del D.Lgs 50/2016 e. In tal caso, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma di carattere regionale o nazionale.
3. Gli incarichi attribuiti sulla base del codice degli appalti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e qualificati come incentivi alle funzioni tecniche ai sensi dell'articolo 113, secondo comma, saranno remunerati secondo quanto in esso previsto.
Il presente regolamento è emanato ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 (pubblicato in G.U. del 19 aprile 2016) e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture. 2. L’adozione del regolamento da parte della singola amministrazione è “conditio sine qua non” per attuare il riparto tra gli aventi diritto, individuati sulla base del combinato disposto di norme primarie e regolamentari, e quindi per l’effettiva erogazione dell’incentivo.
Pagina aggiornata il 06/09/2024