Particolare rilievo viene dato alla condizione di maternità della donna lavoratrice e a tutte le agevolazioni a cui ha diritto la stessa.
La gravidanza
Eseguire regolarmente gli esami in gravidanza, aiuta la donna a tenere sempre sotto controllo la sua salute e quella del bambino. Lo Stato, mediante un Decreto Legislativo del 1998, ha stabilito una serie di agevolazioni ed esenzioni per gli esami specialistici da eseguire in tale periodo. Attivando il link sottostante è possibile visionare il testo competo del Decreto ed avere ulteriori dettagli.
Decreto Legge 10.9.98 - Gazzetta Ufficiale numero 245, del 20.10.98
La gravidanza e il lavoro
La gravidanza è un evento del tutto normale nella vita di una donna e non comporta, se non in alcuni casi, l'interruzione della normale attività quotidiana.
Di recente la legge ha riconosciuto l'importanza che gli esami di controllo hanno per la tutela della salute della donna lavoratrice e del nascituro ed ha quindi disposto che le lavoratrici gestanti hanno diritto ad assentarsi durante l'orario di lavoro per sottoporsi ad esami prenatali che debbano essere effettuati in tale orario.
Lo prevede l'articolo 7 del Decreto Legge numero 645/1996, che ha recepito la direttiva CEE numero 92/1985, concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. Le ore di assenza per esami prenatali non si cumulano con le assenze per malattia comune.
Per fruire del diritto ad assentarsi dal lavoro per esami prenatali, la lavoratrice deve presentare al proprio datore di lavoro:
- specifica domanda, nella quale devono essere indicati data ed ora degli esami con dichiarazione che gli stessi non sono effettuabili al di fuori dell'orario di lavoro;
- documentazione giustificativa, rilasciata dalla struttura cui la lavoratrice si è rivolta dalla quale risulti la data e l'orario di effettuazione degli esami (dalle ore, alle ore).
Una gravidanza priva di complicazioni è del tutto compatibile con il normale svolgimento del lavoro. In alcuni casi, però, l'attività lavorativa o l'ambiente in cui questa si svolge possono comportare un rischio per la salute della lavoratrice gestante e/o del nascituro.
Per tale motivo la legge stabilisce che i pericoli dell'ambiente di lavoro siano identificati, controllati e prevenuti con una protezione maggiore rappresentata da:
- un'anticipazione del congedo obbligatorio ai tre mesi prima del parto per le lavoratrici occupate in lavori pregiudizievoli e gravosi in relazione allo stato avanzato di gravidanza;
- il divieto di adibire la donna durante la gravidanza e per sette mesi dopo il parto a “lavori pericolosi, faticosi ed insalubri” provvedendo allo spostamento ad altre mansioni o concedendo l'astenzione anticipata qualora ciò non fosse possibile.
Per ulteriori approfondimenti ecco i principali Riferimenti Normativi
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Decreto Legge numero 645/1996, articolo 7
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Decreto del Presidente della Repubblica numero 1026/1976, articolo 5
- Decreto del Presidente della Repubblica numero 43/1990, articolo 7, comma 1
- Decreto del Presidente della Repubblica numero 1026/1976, articoli 1, 2 e 11
- Legge. numero 1204/1971, articolo 3
- Legge numero 1204/1971, articolo 30, comma 9
- Legge numero 1204/1971, articolo 5
- Legge numero 903/1977, articolo 3
- Legge numero 53/2000, articolo 18
- Legge numero 1204/1971, articolo 2
- Decreto legislativo numero 626/1994, articolo 33, comma 10
- Decreto legislativo numero 645/1996, articoli 4 e 5
- Circolare INAIL numero 48/1993, punto 7.1.6, lettera e
- Circolare INAIL numero 58/2000, punto 1.1 e 7
- Circolare INAIL numero 66/1997
- Circolare INAIL numero 81/1999, punto 5.6
- Contratto integrativo aziendale
- Sentenza Corte Costituzionale numero 61/1991
- Sentenza Corte Costituzionale numero 172/1996
Destinatario
Il servizio è rivolto a tutti coloro che sono diventati genitori.